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Crediti d’imposta su nuovi beni strumentali: tutti i chiarimenti dei beni gratuitamente devolvibili per le imprese del settore rifiuti

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In questo articolo ci concentriamo su tutti i chiarimenti relativi ai nuovi beni strumentali, emersi nelle prime settimane del 2024, per cui è stata stilata la risposta n.14/2024 dell’Agenzia delle Entrate. 

Ipotesi di esclusione dal Credito d’imposta 4.0 

All’inizio di febbraio 2024, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al diritto di accesso ai crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, disciplinato dall’art. 1, commi da 1051 a 1063, della L. n. 178/2020. 

 

Questa risposta riguarda l’interpello presentato da una società attiva nello smaltimento dei rifiuti, che presenta un dubbio interpretativo. La società ha infatti presentato richiesta di chiarimenti in merito ai beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti nel settore della raccolta e smaltimento dei rifiuti (in concessione e a tariffa). Come previsto dall’’art. 1, comma 1053, della L. 178/2020.

 

In particolare, il dubbio della società risiede nella possibilità di usufruire dell’agevolazione per beni 4.0 che riguardano l’attività di smaltimento dei rifiuti e non quella di raccolta.  

 

L’Agenzia afferma che l’esclusione dalla possibilità di usufruire dei crediti d’imposta si applica solo se tutte le condizioni specificate nel suddetto paragrafo 1053 sono soddisfatte contemporaneamente.

 

Il legislatore non ha voluto concentrare esclusivamente in un singolo settore le operazioni di raccolta e smaltimento dei rifiuti, come definite separatamente dalla normativa settoriale, con lo scopo specifico di limitare l’esclusione prevista dal paragrafo 1053 solo ai soggetti che svolgono entrambe le attività.

 

Se si ragionasse in senso opposto, ciò porterebbe alla conseguenza che il Credito d’imposta 4.0 potrebbe essere ottenuto anche dai soggetti che, pur operando nello stesso settore, svolgono solo l’attività di smaltimento o solo quella di raccolta. Di conseguenza, a seconda di come viene definita specificamente l’attività oggetto della concessione (sia solo una delle due, o entrambe) da parte dell’ente che concede, il beneficiario potrà o meno usufruire del credito d’imposta in questione.

 

Quindi, il fatto che la Società si occupi solo dello smaltimento dei rifiuti (e non anche della raccolta) non impedisce che possa essere esclusa dal godimento del credito d’imposta menzionato.

 

In più, l’Agenzia sostiene che gli investimenti effettuati dalla Società in relazione allo smaltimento dei rifiuti speciali, non obbligatori e relativi a un’attività per la quale il compenso per il concessionario non è stabilito dall’ente concedente o regolamentato, ma è determinato tramite trattativa libera, non soddisfano i requisiti per considerare l’impresa come operante in concessione e a tariffa, come richiesto dal paragrafo 1053.

Il principio di diritto n. 7/2023

Questo principio spiega che, per definire quali aziende rientrano nella categoria di “imprese operanti in concessione e a tariffa” nei settori menzionati nel comma 1053, è necessario che gli investimenti effettuati soddisfino gli obblighi nei confronti dell’ente pubblico e che ci sia un meccanismo per sterilizzare il rischio economico legato a tali investimenti.

 

Anche se l’investimento in questione è stato fatto in ottemperanza ai requisiti del PEF, il fatto che un sistema tariffario sia stato introdotto successivamente all’anno in cui sono stati effettuati gli investimenti Credito di imposta 4.0 non annulla l’applicabilità dell’esclusione prevista dal paragrafo 1053.

 

Per escludere un’azienda ai fini di questa disposizione, è necessario verificare se la tariffa applicata include meccanismi che riducono il rischio economico degli investimenti nei nuovi beni strumentali.

 

Tuttavia, nell’istanza in esame, l’Agenzia ritiene che non siano presenti meccanismi di sterilizzazione del rischio economico relativi al nuovo bene, come indicato nel principio giuridico n. 7.

 

Abbiamo quindi cercato di semplificare e sviscerare tutti i chiarimenti relativi ai nuovi beni strumentali. Inoltre, scaricando la nostra guida e compilando il form avrai accesso a un pdf esclusivo e avrai la possibilità di accedere a una consulenza personalizzata.

 

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Lorenzo Stefanelli

Lorenzo collabora con Golden Group in qualità di Adv Specialist.
La sua avventura nel digital marketing inizia nel 2018, in questi anni ha acquisito sempre più esperienza aiutando diverse aziende a creare una strategia digitale di successo.
Nell'ultimo periodo si appassiona alla creazione di contenuti, che realizza per il blog di Beni Strumentali.

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