BENI STRUMENTALI
Beni strumentali 4.0: consegna, attivazione e interconnessione
Come si riconosce il credito di imposta sui beni strumentali 4.0? Cosa incide in maniera determinante per la maturazione del beneficio da parte dell’azienda?I momenti chiave riguardanti l’assegnazione, l’entità e l’uso del credito d’imposta per gli investimenti in beni 4.0 includono la consegna del bene, la messa in opera e l’interconnessione.
Determinazione del credito di imposta su Beni Strumentali 4.0: regole di competenza e tempistiche
Per calcolare il credito d’imposta sui beni strumentali 4.0, si applica il seguente principio. Gli investimenti realizzati durante il periodo di validità dell’agevolazione devono essere considerati e calcolati seguendo le regole generali di competenza stabilite dall’art. 109, commi 1 e 2 del Tuir.
Di conseguenza, le spese per l’acquisizione dei beni mobili si considerano sostenute alla data della consegna o della spedizione. Ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica il trasferimento o la costituzione della proprietà o di un altro diritto reale, indipendentemente dalle clausole di riserva della proprietà.
Rilevazione delle immobilizzazioni materiali: trasferimento di rischi e benefici
Le immobilizzazioni materiali elencate nelle sottovoci da BII1 a BII4 vengono registrate inizialmente alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici relativi al bene acquistato.
Questo trasferimento di rischi e benefici si verifica generalmente al momento del passaggio del titolo di proprietà (OIC 16).
Prenotazione del bene e determinazione dell’agevolazione fiscale
La prenotazione del bene è l’accettazione dell’ordine da parte del venditore e il pagamento di acconti pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione entro il 31 dicembre.
Essa consente di determinare l’agevolazione fiscale nell’anno della prenotazione (purché la consegna del bene avvenga nei termini stabiliti dalla L. 178/2020).
Entrata in funzione del bene strumentale e deducibilità delle quote di ammortamento
Il concetto di entrata in funzione del bene è legato all’esercizio in cui è possibile iniziare a dedurre le quote di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali. Questi ultimi devono essere utilizzati per l’attività dell’impresa, come previsto dall’art. 102, comma 2 del Tuir.
Utilizzo del credito d’imposta in compensazione e comunicazione preventiva
L’impiego del credito d’imposta in compensazione, suddiviso in tre rate annuali di pari valore, è consentito a partire dall’anno in cui il bene è interconnesso al sistema di gestione della produzione dell’azienda o alla rete di fornitura.
Riguardo alla comunicazione anticipata per l’utilizzo del credito (introdotta dall’art. 6 del D.L. 29.03.2024 n. 39), si attendono chiarimenti in merito alla definizione dell’intenzione di effettuare gli investimenti e della loro realizzazione.
Indicazioni per la dichiarazione dei redditi del credito di imposta per beni strumentali
Il credito d’imposta deve essere infine riportato nella dichiarazione dei redditi nel quadro RU. Nel modello Redditi 2024 sono specificati:
- nel rigo RU130 gli investimenti in beni strumentali realizzati nel periodo di imposta 2023, suddivisi per tipologia, con la possibilità di indicare eventuali mancati collegamenti nel corso dell’esercizio;
- nel rigo RU140 gli investimenti in beni immateriali 4.0 effettuati dopo la chiusura del periodo di imposta, per la “prenotazione” del credito.
Il rigo RU141, che in precedenza consentiva di segnalare le variazioni rispetto alle prenotazioni comunicati nell’anno precedente, è stato eliminato.
Rimane invece la colonna 1 del rigo RU12 credito d’imposta residuo, che può essere barrata nel caso in cui si perda, in tutto o in parte, il diritto al credito d’imposta (ad esempio, in caso di revoca o decadenza). E che l’importo residuo non venga riportato, completamente o parzialmente, nella dichiarazione dei redditi successiva.
In questo caso, la colonna 2 del rigo RU12 può non essere compilata o può riportare un importo inferiore a quello residuo.
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 8.01.2024 n. 1, la mancata inclusione nei modelli dichiarativi delle informazioni relative ai crediti d’imposta derivanti da agevolazioni concesse agli operatori economici non determina la perdita del beneficio. Con la condizione però che questi siano spettanti (circ. Ag. Entrate 11.04.2024, n. 8/E par. 2.2).
Sono applicabili sanzioni per errori formali (art. 8, c. 1 D.Lgs. 471/1997).
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Lorenzo Stefanelli
Lorenzo collabora con Golden Group in qualità di Adv Specialist.
La sua avventura nel digital marketing inizia nel 2018, in questi anni ha acquisito sempre più esperienza aiutando diverse aziende a creare una strategia digitale di successo.
Nell'ultimo periodo si appassiona alla creazione di contenuti, che realizza per il blog di Beni Strumentali.
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