BENI STRUMENTALI
Locazione di beni immobili strumentali: iva e imposta di registro proporzionale
Alla locazione di beni immobili strumentali si applica un‘imposta di registro proporzionale, anche se l’operazione è soggetta all’imposta sul valore aggiunto.
Infatti, l’articolo 401 della direttiva 2006/112/CE sull’IVA deve essere interpretato per il fatto che non impedisce l’applicazione di un’imposta di registro proporzionale sui contratti di locazione di beni strumentali, anche quando tali contratti sono soggetti all’IVA.
Questa interpretazione è stata confermata dalla Corte di Cassazione con l’Ordinanza n. 10539 del 18 aprile 2024.
Locazioni di Immobili Strumentali: IVA e Imposta di Registro Proporzionale secondo la Corte di Cassazione
La questione delle imposte indirette è stata sollevata in una controversia relativa al silenzio e rifiuto dell’Agenzia delle Entrate sulla richiesta di rimborso di una maggiore imposta di registro pagata da una società tra il 2012 e il 2015.
Il caso è stato esaminato dalla Commissione Tributaria Regionale che, confermando la sentenza di primo grado, ha respinto le argomentazioni dell’Amministrazione finanziaria.
Successivamente, l’Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza d’appello presso la Corte di Cassazione.
I giudici di legittimità hanno innanzitutto confermato la decisione, stabilendo che, per quanto riguarda la locazione di immobili strumentali, non esiste conflitto tra l’imposizione indiretta domestica prevista dall’art. 40, comma 1-bis, del Tur e la Direttiva 2006/112/CE.
La deroga relativa alla regola generale dell’alternatività IVA e registro
In questo caso, infatti, il legislatore nazionale ha previsto una deroga specifica alla regola generale dell’alternatività tra IVA e imposta di registro, imponendo un’imposta di registro proporzionale sulle locazioni, anche se queste sono soggette all’IVA.
La Corte ha inoltre fatto riferimento all’ordinanza della CGUE del 12 ottobre 2017 nella causa C-549/16, che ha stabilito che l’imposta di registro proporzionale sulle locazioni di immobili strumentali, per la sua natura specifica, non è considerata un’imposta sul fatturato e non interferisce con il funzionamento dell’IVA.
L’ordinanza della CGUE: le conclusioni
L’ordinanza della CGUE ha concluso che “L’articolo 401 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, dev’essere interpretato nel senso che esso non osta ad un’imposta di registro proporzionale che colpisce i contratti di locazione di beni strumentali, quale quella prevista dalla normativa nazionale di cui al procedimento principale, anche quando detti contratti siano parimenti soggetti all’imposta sul valore aggiunto”.
In risposta al ricorso per Cassazione, i giudici di legittimità hanno annullato senza rinvio la sentenza d’appello.
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Lorenzo Stefanelli
Lorenzo collabora con Golden Group in qualità di Adv Specialist.
La sua avventura nel digital marketing inizia nel 2018, in questi anni ha acquisito sempre più esperienza aiutando diverse aziende a creare una strategia digitale di successo.
Nell'ultimo periodo si appassiona alla creazione di contenuti, che realizza per il blog di Beni Strumentali.
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