BENI STRUMENTALI

Costi per beni strumentali: nessun limite di deducibilità IRAP

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Secondo il principio di derivazione dal conto economico dei costi sostenuti per l’IRAP, nella determinazione della base imponibile non si applica l’art. 164 del TUIR. Oltre al relativo limite del 20 per cento sulla deducibilità dei costi previsto per l’IRES sui beni strumentali.

 

Questo è quanto emerge dall’Ordinanza n. 11791, depositata il 2 maggio 2024.

Deducibilità dei costi dei beni strumentali ai fini IRAP: la Cassazione annulla la sentenza della CTR

Il caso riguarda un ricorso presentato da una società contro un avviso di accertamento relativo a IRPEF e IRAP, comprensivo di interessi e sanzioni. La CTP ha accolto parzialmente il ricorso, ma la decisione è stata impugnata dal contribuente, il cui appello è stato respinto dalla CTR.

 

In risposta a questa sentenza, la società ha presentato ricorso per cassazione, sostenendo che vi sia stata una violazione e/o errata applicazione dell’art. 164 del TUIR, in relazione all’art. 5 del d.lgs. n. 446 del 1997.

 

La società ha contestato la decisione della CTR di considerare indeducibili i costi relativi ai beni strumentali ai fini IRAP. A suo avviso, il limite del 20 per cento sulla deducibilità dei costi si applica solo all’IRES. Mentre per l’IRAP la base imponibile è regolata dall’art. 5 del d.lgs. n. 446 del 1997.

 

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo fondato il motivo di doglianza, e ha annullato con rinvio la sentenza della CTR.

Base imponibile IRAP: principi di derivazione dal conto economico e esclusione del limite di deducibilità per beni strumentali

Come è noto, il valore della produzione netta viene calcolato sottraendo i costi della produzione dal valore della produzione indicato nel conto economico. Aggiungendo poi le voci di bilancio che rappresentano costi espressamente non deducibili ai fini IRAP.

 

Secondo il principio di derivazione dal conto economico dei costi sostenuti per l’IRAP (stabilito dall’art. 5 del decreto 446 del 1997) la Corte di Cassazione ha definito che per determinare la base imponibile IRAP: 

 

  • non si applica l’art. 164 del TUIR;
  • non è presente il limite del 20 per cento per la deducibilità dei costi, che è previsto esclusivamente per l’IRES in relazione ai beni strumentali.

 

Sul tema, l’Agenzia delle Entrate aveva già chiarito con la Circolare 36/2009 che la rilevanza IRAP dei componenti positivi e negativi segue il principio di derivazione dalle voci del conto economico. Il requisito di inerenza è rilevante già ai fini civilistici come condizione per imputare al conto economico un determinato componente negativo di reddito.

 

In altre parole, i componenti negativi correttamente imputati al conto economico secondo i principi civilistici sono generalmente caratterizzati dal requisito di inerenza al valore della produzione IRAP.

 

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Lorenzo Stefanelli

Lorenzo collabora con Golden Group in qualità di Adv Specialist.
La sua avventura nel digital marketing inizia nel 2018, in questi anni ha acquisito sempre più esperienza aiutando diverse aziende a creare una strategia digitale di successo.
Nell'ultimo periodo si appassiona alla creazione di contenuti, che realizza per il blog di Beni Strumentali.

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